mercoledì, novembre 01, 2006,10:52
Abolizione dell'ordine dei giornalisti
Prenderò il tesserino ma lo brucierò in piazza.
Intanto attendo che Cappezzone mi regali questa bella leggina:


Art. 1

1. Sono abrogati la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 115.

Art. 2

1. È istituita la carta d’identità professionale del giornalista della quale i titolari si possono avvalere per beneficiare delle disposizioni adottate in favore dei rappresentanti della stampa dalle autorità amministrative e per qualsiasi altra facilitazione prevista per chi svolga attività di giornalista professionista.

Art. 3

1. Per ottenere la carta di identità professionale di cui all’articolo 2 è necessario essere giornalista professionista, intendendosi con tale espressione l’avere per occupazione principale, regolare e retribuita, l’esercizio della professione di giornalista in una pubblicazione quotidiana o periodica, in una emittente radiofonica o televisiva o in una agenzia di stampa, anche quando le stesse abbiano diffusione prevalentemente o esclusivamente telematica.

2. Sono inoltre considerati giornalisti professionisti e possono richiedere la carta d’identità professionale:

a) i giornalisti liberi che, senza essere al servizio di una data pubblicazione, emittente o agenzia, esercitino il giornalismo come occupazione principale e regolare, ricavandone le principali risorse necessarie alla loro esistenza;

b) i fotoreporter, cineoperatori e reporter-cameramen, che operino come giornalisti professionisti secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente comma e di cui al comma 1;

c) i giornalisti italiani residenti all’estero corrispondenti regolari di pubblicazioni, emittenti o agenzie italiane;

d) i giornalisti stranieri o apolidi domiciliati in Italia che abbiano una occupazione giornalistica regolare.

Art. 4

1. La carta d’identità professionale è rilasciata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a chi possa documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni previste all’articolo 3.

2. Presso l’Autorità è istituito il registro dei giornalisti, per il deposito della comunicazione necessaria all’ottenimento della carta d’identità professionale, che viene consegnata entro un mese dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l’Autorità, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta può essere rinnovata dopo tre mesi da ogni risposta negativa.

Art. 5

1. La carta di identità professionale è rinnovata ogni tre anni e resta valida fino a quando non cessano le forme di rapporto professionale previste dall’articolo 3. Il titolare decade in tal caso da ogni beneficio ed è tenuto a darne comunicazione all’Autorità entro sei mesi dalla cessazione del rapporto professionale.
scritto da Andrea&Serena



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